Scuola Sottufficiali Aeronautica Militare "Mario ANELLI" - CASERTA
Lettera Aperta
I docenti civili di materie non militari della Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare di Caserta, con la presente lettera aperta, intendono rappresentare condizioni di precariato, modalità d'impegno e condizioni di operatività legate all'espletamento del loro servizio.
Gli stessi docenti auspicano che la Proposta di Legge, Atto Camera n.568 della XI Commissione permanente della Camera dei Deputati, trovi giusta attuazione in tempi brevi e richiedono che, nelle more di attuazione della predetta p.d.l., non vengano effettuati, come ripetutamente prospettato, i licenziamenti previsti a partire dal 16 Settembre dell'anno corrente.
A chiarificazione di quanto sopra, ed a palese dimostrazione della ingiustizia che si verrebbe ad attuare a seguito di tali provvedimenti, i predetti docenti ritengono opportuno esporre, il più concisamente possibile, la cronistoria degli ultimi anni di servizio caratterizzati dalla costante "SPADA DI DAMOCLE" dell'interruzione, senza appello, del rapporto di lavoro.
La Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare di Caserta impegna, come noto, docenti civili per l'insegnamento di materie non militari.
Il rapporto di lavoro, convenzionato, trova origine e giustificazione legale in virtù del disposto del D.I. del 20/12/71.
Sulla base di tale decreto sono state formalizzate, per gli anni passati, convenzioni annuali che, con l'evolversi del tempo, confrontate con i naturali e giustificati miglioramenti contrattuali concretizzatisi in tutti i settori di attività, in breve hanno denunziato i loro limiti di tipo anacronistico.
A far data dal 17/12/1986 con una serie di istanze da parte del Corpo Docente, indirizzate alla Direzione Generale per il personale militare dell'Aeronautica - X Divisione Bilancio e Affari Amministrativi - I Sezione Contratti, atte a chiarire alcuni aspetti della problematica in oggetto, le stesse ebbero in data 23/03/1987 (prot.TAS/06/677/G34-2/2) quasi tutte risposte negative ai quesiti formulati.
Successivamente, opportunamente supportato da consulenza e giudizi di ordine amministrativo forniti e redatti dallo Studio Abbamonte di Napoli (in data 09/09/1987), ottennero un riconoscimento, teso al miglioramento del rapporto di lavoro, dal Comando Generale delle Scuole in data 28/09/1988 (prot.ACS/TL2/4662/G34-2).
In seguito sono stati concessi una serie di "BENEFICI", peraltro già di normale e comune applicazione in tutti gli altri settori di lavoro, anche se non espressamente riportati nella succitata convenzione. Si rammentano ad esempio:
- fruizione congedo matrimoniale;
- fruizione ferie;
- retribuzione interruzioni didattiche indipendenti dalla volontà degli insegnanti;
- retribuzione festività infrasettimanali;
- retribuzione congedo per malattie.
Le richieste manifestate ed accordate hanno tuttavia prodotto l'effetto di innescare una diatriba, tra S.S.A.M. di Caserta e Corpo Docenti, che, sul filo di un sottile e protratto sofisma ha, di fatto, creato grosse difficoltà di ordine pratico, oltre che economico, agli scriventi.
La S.S.A.M., infatti, ha giocato, per esempio, tra le accezioni "interruzione didattica" e "sospensione didattica", ha imposto gli orari settimanali e mensili (con consegna degli stessi molto spesso a periodo operativo già inoltrato), è ricorso a spostamenti di orari; sono state poste in essere, in effetti, una serie di "esigenze volute" che hanno in buona parte messo in ombra quanto disposto dal Comando Generale delle Scuole e apportato un danno economico nonché‚ comprensibili disagi.
Va inoltre rappresentato, per dovere di completezza, che a far data da 01/01/1992 la S.S.A.M. ha unilateralmente deciso di:
- introdurre il sistema della doppia convenzione annuale (dal 01 Gennaio al 15 Settembre e dal 16 Settembre al 31 Dicembre) con evidente intento di produrre ulteriore terrorismo psicologico accomunato ad un inevitabile aggravio di spese di registrazione per i docenti. E' sconvolgente l'algebra di concetti espressa dalla S.S.A.M. a suffragio di tale decisione soprattutto in relazione ai "conclamati intendimenti" di considerazione e rispetto del lavoro prodotto dai docenti per una lunga serie di anni. Infatti, la principale motivazione addotta per sdoppiare la convenzione annuale è "... che siffatta strutturazione temporale, inserita in una convenzione tacitamente rinnovabile, fa sorgere dopo qualche anno nell'insegnante l'aspettativa ad una stabilità del rapporto ..."
- trasportare il tetto limite di ore da base settimanale a base mensile con adozione di limite massimo pari a 78 anziché‚ a 72 ore (adottato per diciotto anni) con le inevitabili riduzioni di stipendio (nell'arco di un anno viene persa una mensilità completa), di contribuzioni, di apporti per la regolarizzazione di fine rapporto;
- commisurare gli emolumenti mensili alle "ore di effettivo insegnamento" anziché‚ alle "ore di effettiva prestazione", come citavano le convenzioni adottate in passato, classificando come "oneri accessori" e quindi non retribuiti, tutte quelle molteplici attività svolte dai docenti a latere del puro insegnamento.
Per quanto sopra esposto si può, senza alcun dubbio, affermare che:
- il D.I. del 20/12/71 denuncia la sua completa anacronistica realtà; non va dimenticato che l'immissione di personale civile all'interno di Strutture Militari non poteva non essere cautelata, in periodo di avviato sconvolgimento post-sessantottino, da parametri particolarmente rigidi e tranquillizzanti per le Amministrazioni contraenti;
- le richieste avanzate nel tempo dal Corpo Docente sono allineate al rispetto delle condizioni già operative in altri settori di attività e in altre Scuole delle FF.AA.;
- il Comando Generale delle Scuole ha accordato una serie di benefici rimanendo nell'ambito degli orientamenti normativi già in essere per altri settori e comunque nel rispetto delle esigenze operative dell'Arma e della Scuola;
- la S.S.A.M. ha adottato una serie di accorgimenti tesi, di fatto, all'annullamento di parte dei benefici concessi;
- la S.S.A.M. ha, ad abundantiam, determinato limiti e condizioni di operatività che per un verso maggiorano, relativamente al numero delle ore di lavoro, l'impegno dei docenti, per contro, però, riducono le corresponsioni retributive collegate a tali impegni; tali limiti e condizioni inoltre non consentono molto spesso la naturale, e legalmente concessa, necessità di operare nell'ambito di settori diversificati da quello dell'insegnamento presso la Scuola, introducono condizioni di palese ricatto, tendono ad annullare la dignità dei docenti stessi.
E' necessario, per quanto relativo a tali ultime affermazioni, rappresentare alcuni esempi significativi:
- ad inizio dell'anno scolastico 1991/92, in considerazione di una discutibile ed improrogabile necessità di licenziare un adeguato numero di docenti, licenziamento mai avvenuto per le reali necessità istruzionali, la S.S.A.M. ha unilateralmente ridotto a 40 ore mensili l'impegno di 28 docenti per un arco di 3 mesi (con un danno economico valutabile in circa 3 milioni pro-docente);
- la Scuola, nell'ambito delle medesime classi, nell'arco dello stesso anno scolastico 91/92 e per le medesime discipline, ha operato rotazioni di personale docente contro qualsiasi giusta finalità didattica;
- sono stati programmati gli impegni dei docenti con orari giornalieri esplosi sino a 10 ore; nota a parte merita l'attività, non completamente retribuita, prodotta nelle sessioni di esami con sedute protrattesi anche sino alle ore 22,30;
- alcuni docenti, su specifica richiesta della S.S.A.M., sono stati chiamati a condurre corsi non specificamente riportati in convenzione.
- sono stati prescritti, per alcuni docenti, impegni con orari giornalieri con contenute ore di lezione (ad esempio, 5 ore), intervallate tuttavia, con precisa cadenza, con ore a disposizione non retribuite; frequenti, infatti, i casi di docenti che, per effettuare l'equivalente di 6 ore retribuite, sono stati costretti ad iniziare l'attività nelle prime ore della mattinata per concludere la stessa attività con il sorgere delle stelle.
Al fondo dell'esposizione, per tentare una conclusione, si può affermare che, nell'arco di molti anni, la quasi totalità degli scriventi, e forse non solo loro, non ha ancora compreso il tipo di convenzione adottato, i limiti della stessa, gli impegni ed i diritti connessi.
In funzione infatti delle esigenze della Scuola tale convenzione viene proclamata di tipo "privatistico" secondo la nota del 23/03/1987 (prot.TAS/06/677/G34-2/2) in cui si afferma che "... in generale si deve considerare che la natura del rapporto intercorrente tra S.S.A.M. e insegnanti è essenzialmente riconducibile ad un atto di autonomia privata, anche se norme di diritto pubblico ne disciplinano modalità di costituzione e contenuti." Nel mentre, la IV Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n.96/92 del 23/01/92 ha chiarito che "vi è dunque una precisa base testuale e lessicale che permette di affermare... che il decreto (interministeriale n.d.r.) del 1971 ha inteso configurare il rapporto dei professori incaricati nelle scuole militari come rapporto di impiego ...". Esiste, peraltro, anche una possibilità di una soluzione intermedia espressa con documento del 24/04/1991 (prot.TAS/06/973/G34-2/2) in cui si afferma "l'applicabilità del D.P.R. 399/88 (che disciplina il rapporto dei docenti della Pubblica Istruzione) anche nei confronti dei docenti civili convenzionati per l'insegnamento di materie non militari presso le scuole delle FF.AA."
La convenzione, fissando unilateralmente il tetto degli emolumenti, fissa, contemporaneamente, solo il tetto massimo delle ore di lezione; la stessa convenzione però si presta facilmente ad una applicabilità di tipo restrittivo tale da determinare emolumenti mensili estremamente variabili con carattere di estrema aleatorietà.Non si comprende ancora come possano mantenersi filosofie di trattamento diversificate tra Docenti (dipendenti dal Ministero della Difesa) e Docenti (dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione); solo per tali ultimi, infatti, si è ricorsi a provvedimenti di sanatoria tesi a "normalizzare" la posizione giuridica ed amministrativa.
Non si comprende ancora la preclusione che di fatto viene operata nei confronti dei docenti per quanto relativo al riconoscimento del servizio prestato.
Non si comprende ancora perché‚ in seguito all'istanza dei docenti del 16/04/1992 tesa ad ottenere perlomeno l'adeguamento del loro trattamento giuridico ed economico a quello dei dipendenti civili dello Stato, ci si ostini ancora a produrre risposta in data 28/01/1993 (prot.300316/01/44403/92/402) che da una parte riconosce l'importanza della sentenza n.96/92 (23/01/92) del Consiglio di Stato che rimette in discussione tutta la normativa presa di riferimento per stipulare le convenzioni, dall'altra rimanda (come scelta tattica più volte adottata) ad un pronunciamento che dovrebbe emettere il T.A.R. Puglia, relativo alla sola durata del rapporto (se a termine oppure no) e non sulla natura del rapporto (pubblicistica o privatistica) per la quale la sentenza citata è stata più che esaustiva.
Non si comprende infine, come, in un periodo in cui maggiormente si avverte la necessità di arginare la spesa pubblica, il disegno di legge n.568/93 proposto dall'On. Vincenzo Mancini, provvedimento teso sia a sanare moralmente una condizione di assoluta inadeguatezza sia a produrre dei benefici all'Erario consentendo un risparmio annuo pari a circa L 1.200.000.000, non trovi la giusta strada per compiere, fino alla fine, il corretto iter che la renda operativa.
Per quanto esposto, lo stato di disagio, oltre che produrre squilibri che si riflettono inevitabilmente nella vita privata e familiare dei singoli docenti, determina una condizione di preagitazione permanente che, ad oggi, ha assommato una lunga serie di richieste e centinaia d'iniziative amministrative e giuridiche. Ricordiamo tra le altre:
- ricorso al T.A.R. Campania ('90);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato ('91);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato del ('92);
- ricorso al T.A.R. Campania ('92)
- ricorso alla Commissione Europea dei diritti dell'uomo ('92);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato ('93);
- ricorso al T.A.R. Campania ('93).I lunghi tempi legati all'iter burocratico e legislativo, hanno creato un senso di sfiducia ed hanno visto purtroppo disatteso il convincimento di una "... giustizia che sia a servizio dell'uomo". Da qui la presente.
Con rispettosi ossequi
Caserta, 31/07/1993
In allegato l'elenco delle firme dei docenti civili.
P.S.
Il documento espresso, pur essendo condiviso intimamente dalla totalità dei docenti per la verità che manifesta, non ha trovato completa sottoscrizione anche a seguito di preoccupazioni, sommessamente ipotizzate, legate agli effetti che esso può produrre.
Elenco destinatari
Caserta, 31/07/1993
Al Presidente della Repubblica Italiana
Palazzo del Quirinale - 00187 ROMA
e, per conoscenza
A Sua Santità Papa Giovanni Paolo II
Santa Sede - 00120 CITTA' DEL VATICANO
Al Presidente del Senato della Repubblica Italiana
Piazza Madama - 00186 ROMA
Al Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio - 00100 ROMA
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi piazza Colonna 370 - 00187 ROMA
Al Ministro della Difesa
Via XX Settembre, 123 - 00187 ROMA
Al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
Al Ministro della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere - 00153 ROMA
Al Presidente della XI Commissione permanente del lavoro e della previdenza sociale
Piazza Madama - 00186 ROMA
Al Presidente della XI Commissione permanente del lavoro pubblico e privato
Piazza Montecitorio - 00100 ROMA
Al Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza Indipendenza, 6 - 00185 ROMA
Al Presidente della Corte Costituzionale
Palazzo della Consulta piazza del Quirinale - 00187 ROMA
Al Presidente del Consiglio di Stato
Piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 ROMA
Al Consiglio Nazionale dell'ECONOMIA e del LAVORO
Viale David Lubin, 2 - 00196 ROMA
Al Presidente della Corte dei Conti
Via Baimonti, 25 - 00195 ROMA
All'Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12 - 00100 ROMA
Al Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Palazzo di Giustizia - 00100 ROMA
Al Segretario della C.G.I.L. Confederazione generale Italiana del Lavoro
Corso d'Italia, 25 - 00198 ROMA
Al Segretario della C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
Via Po, 21 - 00198 ROMA
Al Segretario della U.I.L. Unione Italiana del Lavoro
Via Lucullo, 6 - 00187 ROMA Alla C.G.I.L.S. Confederazione Generale Italiana Lavoratori della Scuola
Via G. Veronese, 103 - 00146 ROMA
Al Capo della X Divisione della Direzione Generale del Ministero della Difesa
Viale dell'Università - 00100 ROMA
Al Comandante delle Scuole dell'Aeronautica Militare
00012 Guidonia
Al Comandante della Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "M. Anelli"
81100 Caserta
Al Presidente della Regione Campania
Palazzo reale piazza del Plebiscito - 80132 NAPOLI
Al Presidente della Provincia di Caserta
Corso Trieste - 81100 CASERTA
Al Prefetto di Caserta
Piazza Vanvitelli, 4 - 81100 CASERTA
Al Sindaco di Caserta
Piazza Vanvitelli - 81100 CASERTA
AVANTI
Piazza Indipendenza, 11/B - 00185 ROMA
AVVENIRE
Piazza Cavour, 2 - 20123 MILANO
CORRIERE DELLA SERA
Via Solferino, 28 - 20121 MILANO
ESPRESSO SERA
Viale Odorico da Pordenone, 50 - 95126 CATANIA
GAZZETTA DEL SUD
Via Taormina 15/C - 98100 MESSINA
GIORNALE DI SICILIA
Via Lincoln, 21 - 90133 PALERMO
IL GIORNALE DI NAPOLI
Via G. Porzio, 4 - 80143 NAPOLI
IL GIORNALE NUOVO
Piazza Cavour, 2 - 20121 MILANO
IL GIORNALE D'ITALIA
Via Parigi, 11 - 00185 ROMA
IL GIORNO
Via Fava, 20 - 20125 MILANO
IL LAVORO
Salita di Negro, 7 - 16123 GENOVA
IL MANIFESTO
Via Tomacelli, 146 - 00186 ROMA
IL MATTINO
Via Chiatamone, 65 - 80121 NAPOLI
IL MESSAGGERO
Via del Tritone, 152 - 00187 ROMA
IL POPOLO
Corso Rinascimento, 113 - 00186 ROMA
IL RESTO DEL CARLINO
Via Enrico Mattei, 106 - 40100 BOLOGNA
IL SECOLO XIX
Via Varese, 2 - 16122 GENOVA
IL TEMPO
Piazza Colonna, 366 - 00187 ROMA
LA NAZIONE
Via F. Paolieri, 2 - 50100 FIRENZE
LA REPUBBLICA
Piazza Indipendenza, 11B - 00185 ROMA
LA STAMPA
Via Marenco, 32 - 10100 TORINO
L'ORA
Piazza Francesco Napoli, 5 - 90141 PALERMO
L'OSSERVATORE ROMANO
00120 CITTA' DEL VATICANO
L'UMANITA'
Via S. Maria in Via, 12 - 00187 ROMA
L'UNITA'
Via dei Taurini, 19 - 00185 ROMA
PAESE SERA
Via del Tritone, 61/62 - Galleria INA
00187 ROMA
SECOLO D'ITALIA
Via Milano, 70 - 00184 ROMA
IL SOLE 24 ORE
Via Lomazzo, 52 - 20154 MILANO
AGENZIA DEL PARLAMENTO
Via Ammannati, 3 - 00197 ROMA
AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA
Via Nomentana, 92 - 00161 ROMA
AGENZIA GIORNALISTICA MONTECITORIO
Piazza S. Claudio, 166 - 00187 ROMA
A.N.S.A.
Via della Dataria, 94 - 00197 ROMA
INIZIATIVA SINDACALE
Via Lucullo, 3 - 00187 ROMA
EUROPEO
Via Rizzoli, 2 - 20132 MILANO
GENTE
Viale Sarca, 235 - 20126 MILANO
LA FAMIGLIA CRISTIANA
Via Liberazione, 4 - 12051 ALBA CN
LA VOCE DELLA CAMPANIA
Via Duca di San Donato, 28 - 80133 NAPOLI
L'ESPRESSO
Via Po, 12 - 00198 ROMA
NUOVOCORSO
S.S. 100 km 18 - 70010 CASAMASSIMA BA OGGI
Via Civitavecchia, 102 - 20132 MILANO
PANORAMA
Via Bianca di Savoia, 2 - 20090 SEGRATE MI
RAI UNO
Viale Mazzini - 00195 ROMA
RAI DUE
Viale Mazzini - 00195 ROMA
RAI TRE
Viale Mazzini - 00195 ROMA
CANALE CINQUE - GRUPPO FININVEST
Palazzo Vasari Milano 2 - 20090 SEGRATE MI
RETE QUATTRO - GRUPPO FININVEST
Palazzo Vasari Milano 2 - 20090 SEGRATE MI
ITALIA UNO - GRUPPO FININVEST
Palazzo Vasari Milano 2 - 20090 SEGRATE MI
Risposta Corte dei ContiCorte dei Conti
UFFICIO DELLA PRESIDENZA
IL DIRIGENTERoma, 21/10/93
Prot.2686/Pres.
S.S.A.M. "M. ANELLI"
III Ufficio - Sala Insegnanti
Via Douhet, 2A
81100 CASERTACon riferimento alla vostra del 31.7.93, Vi rimettiamo, in copia, la risposta fornitaci dal Direttore dell'ufficio di controllo sugli atti del Ministero della Difesa, all'uopo interpellato.
Corte dei Conti
IL CONSIGLIERE DELEGATO AL CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLA DIFESAProt.n.537
Roma, lì 14 OTT 1993
Rif. n.2450/Pres. del 7.9.1993
ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELLA CORTE DEI CONTI
SEDEOGGETTO: Precariato dei docenti civili nelle scuole militari.
Con riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto Ufficio di Presidenza trasmesso copia dell'esposto prodotto da alcuni docenti civili della Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta, si fa presente che il competente Ufficio di controllo non dispone di elementi sufficienti per dare una valutazione in merito alle doglianze espresse dai docenti, trattandosi di fatti inerenti alla organizzazione didattica. Gli interessati, del resto, hanno fatto conoscere, nell'esposto, di essersi avvalsi dei rimedi giuridici previsti dall'ordinamento per far valere le loro ragioni.
In via generale è da rilevare che l'insegnamento delle materie non militari presso scuole, istituti ed enti dell'Aeronautica militare è disciplinato dalla legge 15 dicembre 1969, n.1023, alla quale ha fatto seguito il decreto interministeriale 20 dicembre 1971 (in G.U. n.322 del 15.12.1973), che prevede i criteri e le modalità per la scelta e la retribuzione dei docenti.
Tale normativa appare in più punti superata e bisognevole di correttivi, come si è potuto constatare in sede di controllo sugli atti approvativi delle convenzioni.
Nell'anno scolastico in corso, comunque, in base ad informazioni assunte presso il Ministero della difesa, è stato assicurato il mantenimento in servizio di quasi tutti i docenti della Scuola militare di Caserta mediante una adeguata ripartizione delle ore di insegnamento disponibili.IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Dott. Rosario Elio Baldanza)
Egr. Sig.
Ministro della Difesa
via XX Settembre, 8
00187 ROMAe, p.c.
Aeronautica Militare
Divisione Formazione Sottufficiali e Truppa - SSAM
Alla c.a. Comandante Gen. Div. S. Livatino
Viale Douhet, 2A
81100 CASERTAOggetto: applicazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del D.L.vo 6.9.2001 n.368 al rapporto di lavoro dei docenti convenzionati.
Egr. Sig. Ministro,
i sottoscritti, docenti civili di materie non militari, ormai da tempo (da oltre 15 anni e fino a 30 anni) sono impiegati per l'insegnamento ai corsi tenuti dalla Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare "Mario Anelli" di Caserta.
Gli incarichi d’insegnamento sono conferiti in virtù di convenzioni annuali sottoscritte ai sensi del Decreto Interministeriale 20.12.1971 (G.U. 15/12/1973, n.322) modificato con Decreto Interministeriale 03.01.1995, n.167 (G.U. 15/05/1995, n.111), in attuazione della Legge 15.12.1969, n.1023 (G.U. 08/01/1970, n.6) per la Marina e l’Aeronautica militare.
Il rapporto instaurato fra l'Amministrazione Difesa ed i sottoscritti si è rinnovato annualmente garantendo così alla P.A. un servizio necessario di alta professionalità ed agli scriventi un posto di lavoro di fatto di natura continuativa.
Gli scriventi non possono però nascondere la continua preoccupazione per la durata del rapporto di lavoro che, se pur pluriennale, potrebbe in ogni momento venir meno con gravissime conseguenze per se stessi e le relative famiglie.
La normativa sui rapporti di lavoro a tempo determinato ha ultimamente subito, per volontà dell'Unione Europea, un definitivo assetto che determina la trasformazione della natura dei rapporti, degli scriventi, da lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Il Consiglio dell'Unione Europea con direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, nel regolamentare specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e nel recepire l'accordo quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali, ha imposto agli Stati membri, ove nella loro legislazione non vi sia già una normativa equivalente, di dettare, entro il 10.7.2001, una propria disciplina diretta ad evitare l'abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l'adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obiettive che giustifichino la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi ed il numero di rinnovi possibili; nonché stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi "successivi" e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato.
Va subito rilevato che la direttiva dell'Unione Europea non fa alcuna differenziazione fra dipendenti pubblici e privati ed in considerazione dei contenuti e dei fini della medesima non può che affermarsi che è ferma volontà dell'Organismo comunitario pretendere una tutela piena ed incondizionata per tutti i lavoratori siano essi al servizio di enti privati che pubblici.
In attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, il Presidente della Repubblica italiana ha emanato il Decreto Legislativo 6.9.2001 n.368 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.235 del 9.10.2001).
Si osserva, tuttavia, che in caso di posizioni contrastanti della normativa italiana e di quella europea la Corte Costituzionale (decisione 7.2.2000 n.41) ha osservato che:
- "… nelle materie previste dal trattato istitutivo della Comunità europea la normativa è quella emanata dalle Istituzioni comunitarie secondo le previsioni del trattato stesso… di fronte a tale normativa, come ha rilevato la sentenza n.285/1990, l'ordinamento interno si ritrae e non è più operante " (principio già enunciato dalla stessa Corte con la decisione n.170/1984), conseguendone "la diretta applicabilità del diritto comunitario derivato" e la "posizione di preminenza dell'adempimento, da parte dello Stato italiano, degli obblighi comunitari";
- "quando, come nel caso in esame, la direttiva prevede un termine per l'adeguamento di ciascun ordinamento nazionale alle sue prescrizioni, l'obbligo di conformazione sorge come tale a carico dello Stato fin dal momento dell'entrata in vigore della direttiva…, e quindi, anche durante la pendenza del termine, la sopravveniente normazione interna dello Stato non può estrinsecarsi con contenuti confligenti con i principi della direttiva".
Alla luce di quanto autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale, non vi è dubbio che le disposizioni della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del D.L.vo 6.9.2001 n.368, pongono nel nulla ogni disposizione di legge dello Stato italiano che disponga l'esclusione del comparto pubblico dalla specifica tutela (art.11, I co., D.L.vo 368/2001), e devono essere applicate dalla P.A. anche nei confronti dei pubblici dipendenti con rapporto a tempo determinato sin dalla data di adozione della direttiva dell'Unione Europea.
Ciò significa che ogni normativa statale che consenta l'utilizzo di rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con le nuove disposizioni deve ritenersi non più applicabile e che i rapporti in atto, più volte prorogati dal 1999, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo 368/2001, sono da ritenersi trasformati ex lege in rapporti a tempo indeterminato.
Le posizioni vantate dagli scriventi nei confronti dell'Amministrazione corrispondono proprio alle fattispecie descritte dal citato art.5.
La preghiamo, quindi, di voler esaminare quanto fin qui espostoLe in modo da poter riconoscere, dopo anni, la definitiva stabilità dei nostri rapporti di lavoro.
Con ossequio.
Caserta, 30.01.2003
- Docenti convenzionati nelle scuole militari:
- scheda generale.
- Manifesto 2000:
- manifesto di protesta pubblicato a CASERTA in data 5 maggio 2000.
- Manifesto 1994:
- manifesto di protesta pubblicato a CASERTA e CASAGIOVE in data 8 settembre 1994.
- Normativa sull'insegnamento nelle scuole militari:
- legge n.1023/1969, D.M.D. 20.12.1971, D.M.D. n.167/1995, Legge n.212/1983, D.M.P.I. 25.5.2000, ecc.
- Giurisprudenza sull'insegnamento nelle scuole militari:
- Consiglio e Avvocatura dello Stato, Studio legale Abbamonte, Sentenze nn.106/99, 1002/99 e 2108/2000.
- Sentenza Pretore di Caserta n.106/1999:
- riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato per 8 docenti civili convenzionati.
- Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 25 maggio 2000, n.201:
- regolamento per il conferimento delle supplenze nelle scuole statali.
- Sentenze TAR Campania n.1269/2001 e n.1887/2001:
- 12 punti al servizio nelle scuole militari per le Graduatorie Permanenti MPI.
- Decreto Legislativo 368/2001:
- attuazione della direttiva Europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
- Decreto Direttoriale Pubblica Istruzione 12 febbraio 2002:
- valutazione per intero del servizio prestato presso le scuole militari.
- Progetto di Legge C. 2396:
- n-sima proposta di legge presentata il 21 febbraio 2002.
- Istanza al Ministro della Difesa:
- trasmessa il 30 gennaio 2003, a tutt'oggi, senza esito.
- Sentenza TAR Campania n.6132/2004:
- liquidazione arretrati. Configurazione rapporto d'impiego e non autonomo.
- Legge 4 giugno 2004, n.143:
- riconoscimento per intero del servizio prestato presso le scuole militari.
- Legge 20 febbraio 2006, n.79:
- istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito.
- D.M. 15 maggio 2006, n.212:
- regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.
- Decreto Interministeriale 16 aprile 2009:
- riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti nelle scuole militari.
- Sentenza Giudice del Lavoro n.2550/2009:
- ricostruzione della carriera ai fini del trasferimento per mobilità.
- Sentenza Giudice del Lavoro n.3913/2011:
- servizio pre-ruolo scuola "Anelli".
- Sentenza Corte di Appello di Napoli n.3332/2012:
- conferma riconoscimento del servizio pre-ruolo scuola "Anelli".
- Circolare USP-MIUR di Caserta, n.2655/ris del 7/10/2010:
- riconoscibilità ai fini economici e di carriera del servizio prestato in qualità di docente presso le scuole militari.
- Sentenza Giudice del Lavoro n.1116/2017:
- riconoscimento del servizio pre ruolo come ruolo per la mobilità nel MIUR.
- Sentenza Corte di Appello di Napoli n.313/2017:
- risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE.
- Ordinanza Corte Suprema di Cassazione di Roma n.2792/2018:
- applicazione sentenza Cassazione, a sezioni riunite, n.5072/2016 per il risarcimento pubblico impiego.
- Sentenza Corte di Appello di Napoli n.4262/2019:
- VIII risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE.
- Sentenza Corte di Appello di Napoli n.985/2021:
- IX risarcimento pubblico impiego per violazione della Direttiva Europea 1999/70/CE.
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